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SRC Insurance — Risk Manager

Reclami

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026

Cos'è un reclamo

Il reclamo è una dichiarazione scritta di insoddisfazione nei confronti dell'intermediario, relativa ai comportamenti tenuti nell'attività di distribuzione assicurativa. La gestione dei reclami è disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni, per la parte applicabile agli intermediari; questa informativa è pubblicata ai sensi dell'art. 10-decies del medesimo Regolamento e dell'art. 79, comma 1, lettera e), del Regolamento IVASS n. 40/2018. Non sono reclami le semplici richieste di informazioni o di chiarimento, né le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Come presentare un reclamo

Il reclamo va presentato per iscritto, con uno di questi canali:

  • Email: info@srcinsurance.it, indicando nell'oggetto la parola "Reclamo".
  • PEC: marcosaracco@pec.it, per invii con valore legale.
  • Posta: SRC INSURANCE DI MARCO SARACCO (att.ne Marco Saracco), Viale Francesco Baracca, 47, 28041 Arona (NO), Italia.

Gli stessi recapiti valgono per i reclami relativi alla nostra attività di collaboratore, qualunque sia l'intermediario per conto del quale è stata svolta: l'elenco e il soggetto competente a gestire il reclamo sono indicati nella sezione successiva.

Per una gestione rapida, il reclamo dovrebbe contenere:

  • nome, cognome (o ragione sociale), domicilio e recapiti del reclamante;
  • l'indicazione della polizza, del contratto o del servizio a cui il reclamo si riferisce;
  • una descrizione chiara dei fatti e dei motivi della lamentela;
  • l'eventuale documentazione utile a valutare i fatti.

Chi gestisce il reclamo e tempi di riscontro

SRC Insurance opera come collaboratore iscritto nella Sezione E del RUI (n. E000082296) dei seguenti intermediari:

  • Arona Assicurazioni S.r.l. di Guido Tarlao, agente iscritto nella Sezione A del RUI con il n. A000234518, con sede in Viale Francesco Baracca, 47, 28041 Arona (NO);
  • FMA Franco Margheritis S.r.l., broker iscritto nella Sezione B del RUI con il n. B000051215, con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 78, 28100 Novara (NO).

Ai sensi dell'art. 10-septies, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 24/2008, i reclami che riceviamo sono trasmessi senza ritardo all'intermediario per conto del quale è stata svolta l'attività oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. Il soggetto competente a gestire il reclamo dipende da quale dei due intermediari si tratti (art. 10-septies, comma 1):

  • per l'attività svolta per Arona Assicurazioni S.r.l. (Sezione A), il reclamo è gestito dall'impresa di assicurazione preponente (art. 10-ter, comma 1), che fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento; il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie (art. 10-ter, comma 3). Il reclamo può essere presentato anche direttamente all'impresa preponente, ai recapiti indicati nella documentazione precontrattuale e di polizza;
  • per l'attività svolta per FMA Franco Margheritis S.r.l. (Sezione B), il reclamo è gestito direttamente dal broker, che fornisce risposta entro 45 giorni dal ricevimento (art. 10-quater, commi 1 e 2).

In entrambi i casi l'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'intermediario principale (art. 10-septies, comma 2). Il riscontro è fornito per iscritto, con un linguaggio semplice e comprensibile; in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo sono indicate le ragioni della decisione e i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie utilizzabili.

Reclami relativi alla compagnia assicurativa

Se il reclamo riguarda il comportamento o i servizi di una compagnia assicurativa — ad esempio la gestione o la liquidazione di un sinistro — va indirizzato direttamente alla compagnia, secondo la procedura indicata nei documenti di polizza. Se un reclamo di questo tipo perviene a noi, lo trasmettiamo senza ritardo alla compagnia competente, dandone contestuale notizia al reclamante.

Reclamo all'IVASS

Se non ricevi riscontro entro 45 giorni, o se la risposta non ti soddisfa, puoi presentare reclamo all'IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma; PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it; e-mail email@ivass.it; fax 06 42133206. Il modulo e le istruzioni sono disponibili su www.ivass.it/consumatori/reclami; al reclamo va allegata copia di quello già presentato all'intermediario o all'impresa e dell'eventuale riscontro ricevuto. L'IVASS non decide le controversie tra clienti e imprese o intermediari.

Arbitro Assicurativo

Puoi inoltre, nei limiti di competenza e alle condizioni di ammissibilità previste dal D.M. MIMIT 6 novembre 2024, n. 215, presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso l'IVASS ai sensi dell'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private e operativo dal 15 gennaio 2026. Il ricorso si presenta esclusivamente online, senza necessità di avvocato, sul sito www.arbitroassicurativo.org (contributo di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento anche parziale), dopo aver presentato reclamo e in assenza di riscontro entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo e per fatti non anteriori a tre anni. Sono previsti limiti di valore (25.000 euro per i rami danni; 2.500 euro per la r.c. promossa dal terzo danneggiato; 150.000/300.000 euro per i rami vita) ed esclusioni.

Per i comportamenti di SRC Insurance, collaboratore iscritto nella Sezione E del RUI, il ricorso va presentato nei confronti dell'intermediario per conto del quale è stata svolta l'attività — Arona Assicurazioni S.r.l. o FMA Franco Margheritis S.r.l. — e/o dell'impresa di assicurazione interessata. Le decisioni dell'AAS non sono vincolanti. Informazioni anche su www.ivass.it/consumatori/aas.

Altri sistemi di risoluzione stragiudiziale

Resta ferma la possibilità di ricorrere agli altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente:

  • la mediazione civile (D.Lgs. 28/2010), che in materia assicurativa costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • la negoziazione assistita (L. 162/2014).

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.